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[1]Piu' Comuni, anche di Provincie contermini, possono costituirsi in Consorzio, per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio di quei servizi che siano di comune interesse.
[2]A tal uopo, dopo le deliberazioni dei singoli Consigli comunali nelle forme dell'articolo 10, e dopo la procedura di cui agli articoli 11 e 12, i corpi elettorali dei rispettivi Comuni votano separatamente sopra l'assunzione del servizio ai sensi dell'articolo 13.
[3]Quando la votazione dei corpi elettorali di tutti i Comuni interessati riesca favorevole, i singoli Consigli comunali nominano, in ragione dell'interesse che i rispettivi Comuni hanno nell'azienda un congruo numero di propri rappresentanti.
[4]Si costituisce in tal modo un'assemblea consorziale, la quale formula, ai sensi dell'articolo 14, il regolamento speciale per la futura azienda consorziale. In esso, oltre a tutto cio' che e' disposto dall'articolo 3, sono stabilite la sede dell'amministrazione e le quote di cointeressenza dei vari Comuni.
Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924
