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[1]((Per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio dei servizi che siano di comune interesse, e per l'acquisto e l'approvvigionamento di quanto occorre per l'esercizio dei servizi direttamente assunti, possono costituirsi consorzi fra Comuni, fra Provincie e fra Provincie e Comuni, anche se questi appartengono a Provincie diverse)).
[3]((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3047)).
[4]Si costituisce in tal modo un'assemblea consorziale, la quale formula, ai sensi dell'articolo 14, il regolamento speciale per la futura azienda consorziale. In esso, oltre a tutto cio' che e' disposto dall'articolo 3, sono stabilite la sede dell'amministrazione e le quote di cointeressenza dei vari Comuni.
[5]((Nel caso di consorzio fra Provincie e Comuni le deliberazioni dei Comuni facenti parte del consorzio, relative all'assunzione diretta del servizio, non sono in nessun caso soggette alla votazione di referendum)).
Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008
