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[1]((Per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio dei servizi che siano di comune interesse, e per l'acquisto e l'approvvigionamento di quanto occorre per l'esercizio dei servizi direttamente assunti, possono costituirsi consorzi fra Comuni, fra Provincie e fra Provincie e Comuni, anche se questi appartengono a Provincie diverse)).

[2]((A tal uopo dopo le deliberazioni prese nelle forme dell'art. 8 del presente decreto e dopo la procedura di cui al successivo art. 9, i singoli Consigli nominano, in ragione dell'interesse che i rispettivi Enti hanno nell'azienda, un congruo numero di propri rappresentanti)).

[3]((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3047)).

[4]Si costituisce in tal modo un'assemblea consorziale, la quale formula, ai sensi dell'articolo 14, il regolamento speciale per la futura azienda consorziale. In esso, oltre a tutto cio' che e' disposto dall'articolo 3, sono stabilite la sede dell'amministrazione e le quote di cointeressenza dei vari Comuni.

[5]((Nel caso di consorzio fra Provincie e Comuni le deliberazioni dei Comuni facenti parte del consorzio, relative all'assunzione diretta del servizio, non sono in nessun caso soggette alla votazione di referendum)).

Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924. 59 parole tolte, 93 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Piu' Comuni, anche di Provincie contermini, possono costituirsi in Consorzio, peraggiunto: Per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio tolto: di quei aggiunto: dei servizi che siano di comune interesseaggiunto: , e per l'acquisto e l'approvvigionamento di quanto occorre per l'esercizio dei servizi direttamente assunti, possono costituirsi consorzi fra Comuni, fra Provincie e fra Provincie e Comuni, anche se questi appartengono a Provincie diverse.

A tal uopotolto: , dopo le deliberazioni tolto: dei singoli Consigli comunali nelle forme dell'articolo 10, aggiunto: prese nelle forme dell'art. 8 del presente decreto e dopo la procedura di cui tolto: agli articoli 11 e 12, i corpi elettorali dei rispettivi Comuni votano separatamente sopra l'assunzione del servizio ai sensi dell'articolo 13.

tolto: Quando la votazione dei corpi elettorali di tutti i Comuni interessati riesca favorevole aggiunto: al successivo art. 9, i singoli Consigli tolto: comunali nominano, in ragione dell'interesse che i rispettivi tolto: Comuni hanno nell'azienda aggiunto: Enti hanno nell'azienda, un congruo numero di propri rappresentanti.

aggiunto: COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3047.

… 3, sono stabilite la sede dell'amministrazione e le quote di cointeressenza dei vari Comuniaggiunto: .

aggiunto: Nel caso di consorzio fra Provincie e Comuni le deliberazioni dei Comuni facenti parte del consorzio, relative all'assunzione diretta del servizio, non sono in nessun caso soggette alla votazione di referendum.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art22 · fonte del testo