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[1]((In quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, alle aziende consorziali si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi.
[2]L'assemblea consorziale nomina la Commissione amministratrice dell'azienda, ai termini dell'art. 5 della legge e 5 del presente decreto.
[3]Tutte le attribuzioni che per i servizi assunti da un solo Comune o da una sola Provincia sono attribuite al Consiglio comunale o provinciale, sono invece per le aziende costituite fra Comuni, o fra Provincie, o fra Comuni e Provincie deferite all'assemblea consorziale, compresa la facolta' di sciogliere la Commissione amministratrice di cui all'art. 19 della legge)).
Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008
