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[1]L'Assemblea consorziale nomina il direttore e la Commissione amministratrice, ai termini degli articoli 4 e 5.

[2]Il servizio di cassa e' fatto da un tesoriere speciale, quando non sia assunto con ispeciale cauzione dal tesoriere del Comune in cui risiede l'amministrazione della azienda.

[3]I bilanci e i conti sono approvati dall'assemblea consorziale e dalla Giunta provinciale amministrativa della provincia in cui ha sede l'amministrazione del consorzio.

[4]Tutte le attribuzioni, che pei servizi assunti da un solo municipio sono attribuite dalla presente legge al Consiglio comunale, sono invece per le aziende consorziali, deferite all'assemblea consorziale, compresa la facolta' di sciogliere la Commissione amministratrice onde all'art. 19.

Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art23 · fonte del testo