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I Comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'articolo 1, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facolta' del riscatto, con tali condizioni e termini che non sieno, pei Comuni medesimi, piu' onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo.

Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art27 · fonte del testo