Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1903 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Quando manchino di altre risorse, i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti, alle condizioni stabilite dalla legge 17 maggio 1900, n. 173.
[2]Gli interessi di questi mutui non si computano agli affetti della limitazione stabilita dal primo comma dell'art. 163 della legge comunale e provinciale.
[3]I mutui devono essere deliberati dal Consiglio comunale colle forme volute dalla legge comunale, e il parere dato dalla Commissione Reale ai termini degli articoli 12 e 13, vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo.
[4]Per i Comuni della Sicilia non faranno ostacolo le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1896.
Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 22 dicembre 2008
