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[1]Quando manchino di altre risorse, i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti, alle condizioni stabilite dalla legge 17 maggio 1900, n. 173.

[2]Gli interessi di questi mutui non si computano agli affetti della limitazione stabilita dal primo comma dell'art. 163 della legge comunale e provinciale.

[3]I mutui devono essere deliberati dal Consiglio comunale colle forme volute dalla legge comunale, e il parere dato dalla Commissione Reale ai termini degli articoli 12 e 13, vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo.

[4]Per i Comuni della Sicilia non faranno ostacolo le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1896.

Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art28 · fonte del testo

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