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[1]L'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta non e' di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo.
[2]Ove l'assunzione diretta di un pubblico servizio renda necessario l'aumento o l'eccedenza di sovrimposta, il parere della Commissione Reale, emesso ai termini dell'art. 12, quando in seguito alla votazione degli elettori sia stata decretata la diretta assunzione del servizio, tiene luogo dell'autorizzazione di cui al terzo comma dell'art. 284 della legge comunale e provinciale e contro tale eccedenza od aumento non e' ammesso ricorso ne' in via amministrativa ne' in via contenziosa.
Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924
