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[1]L'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta non e' di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo.
[2]((Per l'autorizzazione all'eccedenza del limite legale della sovrimposta si applicano le norme della legge comunale e provinciale, fermo il disposto del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419)).
Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008
