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Ciascuna azienda e' retta da un regolamento speciale che, oltre a contenere tutte le norma per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda, determina:

  • a)i requisiti per la nomina a direttore tecnico, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e se debba essergli attribuita una compartecipazione agli utili e in quale misura;
  • b)la pianta organica degli impiegati e degli operai;
  • c)le norme ed i requisiti per l'assunzione in servizio e le guarentigie per il licenziamento degli uni e degli altri;
  • d)la misura della retribuzione di essi e se debba essere fissa in tutto o soltanto in parte, e se e quale compartecipazione agli utili debba completarla, nonche' le modalita' riguardanti le promozioni;
  • e)il trattamento di riposo degli impiegati, escluso ogni onere di pensioni a carico diretto del Comune o dell'azienda. Questa pero' potra' concorrere in quota fissa percentuale prestabilita a favore di una Cassa speciale per pensioni, preferibilmente col sistema dell'assicurazione;
  • f)l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidita' degli operai;
  • g)le norme per la ripartizione degli utili fra Comune, direttore e personale e per la costituzione di un fondo di ammortamento e di riserva, e per la valutazione delle attivita' patrimoniali;
  • h)le tariffe relative al servizio e le norme per le loro modificazioni.

Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art3 · fonte del testo