Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1923 al 26 ottobre 1938. Leggi il testo vigente →
[1]Gli impiegati e salariati di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, muniti di stipendio o di mercede annua lorda non superiore alle lire 10.000, potranno ottenere prestiti in misura doppia di quella massima stabilita dal primo capoverso dell'articolo stesso. 1
[2]In tal caso, oltre alla estinzione delle preesistenti cessioni, e' obbligatoria la contemporanea estinzione dell'eventuale residuo debito per prestito straordinario di guerra, di cui al decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614, da effettuarsi, come per le cessioni, mediante prelevamento del corrispondente importo dalla nuova somma data a mutuo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 14 giugno 1923, n. 1347
1Il Regio Decreto 14 giugno 1923, n. 1347 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' tolto ogni limite nella misura degli stipendi, degli assegni e delle mercedi per la doppia cessione che le categorie di personali sopra menzionate possono eseguire, per ottenere i prestiti di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1922, numero 1682".
Testo in vigore dal 17 luglio 1923 al 26 ottobre 1938
