Art. 1
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[1]Gli impiegati e salariati di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, muniti di stipendio o di mercede annua lorda non superiore alle lire 10.000, potranno ottenere prestiti in misura doppia di quella massima stabilita dal primo capoverso dell'articolo stesso. 1
[2]In tal caso, oltre alla estinzione delle preesistenti cessioni, e' obbligatoria la contemporanea estinzione dell'eventuale residuo debito per prestito straordinario di guerra, di cui al decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614, da effettuarsi, come per le cessioni, mediante prelevamento del corrispondente importo dalla nuova somma data a mutuo. 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 14 giugno 1923, n. 1347
1Il Regio Decreto 14 giugno 1923, n. 1347 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' tolto ogni limite nella misura degli stipendi, degli assegni e delle mercedi per la doppia cessione che le categorie di personali sopra menzionate possono eseguire, per ottenere i prestiti di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1922, numero 1682".
Il Regio D.L. 5 settembre 1938, n. 1556, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1939, n. 4, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per la facolta' di cessione di quote di stipendio o mercede quinquennali o decennali di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, all'art. 1 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, modificato dall'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347, ed all'art. 2 della medesima legge del 1922 vale anche la stabilita' d'impiego o di rapporto di lavoro limitata nel tempo per assunzione o conferma in servizio, con contratto a termine, sempre pero' che l'impiegato od operaio abbia pure diritto ad un assegno di quiescenza o di invalidita' o ad un qualsiasi trattamento assicurativo. Ma in tal caso la cessione non potra' eccedere il periodo di tempo che al momento dell'operazione deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso".
Testo in vigore dal 26 ottobre 1938 al 16 dicembre 2009
