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[1]Con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge:
[2]1° quando il Governo sia a cio' delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione;
[3]2° nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessita' lo richiedano. Il giudizio sulla necessita' e sull'urgenza non e' soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento.
[4]Nei casi indicati nel numero 2° del precedente comma il decreto Reale deve essere munito della clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge, ed essere, a pena di decadenza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Camere, non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione.
[5]Della presentazione viene data immediata notizia nella Gazzetta Ufficiale.
[6]Il disegno di legge per la conversione del decreto in legge e' considerato di urgenza.
[7]In caso di chiusura della sessione, all'apertura della nuova sessione, il disegno di legge per la conversione si ritiene ripresentato dinanzi alla Camera, presso cui era pendente per l'esame. Quando una delle due Camere approvi il disegno di legge, il suo presidente lo trasmette entro cinque giorni, alla Presidenza dell'altra Camera; questa trasmissione vale come presentazione del disegno stesso.
[8]Se una delle due Camere rifiuti la conversione in legge, il presidente ne da' notizia nella Gazzetta Ufficiale, e il decreto cessa di aver vigore dal giorno della pubblicazione della notizia.
[9]Se il decreto e' convertito in legge con emendamenti, l'efficacia degli emendamenti decorre dalla pubblicazione della legge.
[10]Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sia stato convertito in legge, esso cessa di aver vigore dal giorno della scadenza di questo termine.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1926 al 12 luglio 1939
