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[1]Il Ministero delle finanze e' autorizzato a vendere al pubblico l'idroclorato, il solfato e il bisolfato di chinino col mezzo dei farmacisti e delle rivendite delle privative; e, a tale scopo, ad acquistare direttamente dai produttori o far acquistare la materia prima, al prezzo determinato secondo l'articolo 6, e far fabbricare il chinino stesso; anche stipulando contratti a partiti privati, con una o piu' ditte, per un periodo non superiore a cinque anni; e cio' a senso dell'articolo 4 della legge sull'amministrazione e contabilita' dello Stato (testo unico).

[2]Saranno escluse dalla rivendita di cui sopra le rivendite delle privative poste a distanza inferiore a 500 metri dalla piu' vicina farmacia e dal piu' vicino armadio farmaceutico, che abbiano assunto lo spaccio del chinino fornito dallo Stato, a norma di quanto stabilira' il Regolamento di cui all'articolo 10.

[3]Il Regolamento, di cui all'articolo 10, determinera' i modi e le norme onde il chinino sara' fornito dal Ministero delle Finanze ai farmacisti e ai rivenditori e da essi rivenduto al pubblico.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1901 al 21 giugno 1904

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-12-23;505~art1 · fonte del testo