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[1]((Il Ministero delle Finanze e' autorizzato a vendere al pubblico il solfato ed il bisolfato, l'idroclorato ed il bicloroidrato di chinino e gli altri sali di chinino che verranno stabiliti per decreto Reale, udito il Consiglio superiore di sanita', col mezzo dei farmacisti e delle rivendite delle privative; e, per tale scopo, ad acquistare i detti sali, gia' lavorati e trasformati secondo le norme di cui nell'articolo 2, oppure a farli lavorare e trasformare, nonche' ad acquistare direttamente dai produttori o far acquistare la materia prima, al prezzo determinato secondo l'articolo 6, e far fabbricare il chinino stesso, anche stipulando contratti a partiti privati, con una o piu' ditte, per un periodo non superiore a cinque anni: e cio' a senso dell'articolo 4 della legge sulla amministrazione e contabilita' dello Stato (testo unico).

[2]Saranno escluse dallo spaccio dei sali di chinino le rivendite delle privative poste a distanza inferiore a 500 metri dalla piu' vicina farmacia e dal piu' vicino armadio farmaceutico, che abbiano assunto ed esercitino lo spaccio del chinino fornito dallo Stato, a norma di quanto stabilira' il regolamento di cui all'articolo 10.

[3]Gli aggi di rivendita da concedersi ai farmacisti potranno essere superiori a quelli stabiliti per gli esercizi di rivendita delle privative.

[4]Il regolamento, di cui, all' articolo 10, determinera' i modi e le norme onde il chinino sara' fornito dal Ministero delle Finanze ai farmacisti e ai rivenditori e da essi rivenduto al pubblico)).

Testo in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1904

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1901 al 21 giugno 1904. 20 parole tolte, 90 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il Ministero delle tolto: finanze aggiunto: Finanze e' autorizzato a vendere al pubblico tolto: l'idroclorato, il solfato e il bisolfato di chinino aggiunto: il solfato ed il bisolfato, l'idroclorato ed il bicloroidrato di chinino e gli altri sali di chinino che verranno stabiliti per decreto Reale, udito il Consiglio superiore di sanita', col mezzo dei farmacisti e delle rivendite delle privative; e, tolto: a aggiunto: per tale scopo, ad acquistare aggiunto: i detti sali, gia' lavorati e trasformati secondo le norme di cui nell'articolo 2, oppure a farli lavorare e trasformare, nonche' ad acquistare direttamente dai produttori o far acquistare la materia prima, al prezzo determinato secondo l'articolo 6, e far fabbricare il chinino stessotolto: ;aggiunto: , anche stipulando contratti a partiti privati, con una o piu' ditte, per un periodo non superiore a cinque annitolto: ;aggiunto: : e cio' a senso dell'articolo 4 della legge tolto: sull'amministrazione aggiunto: sulla amministrazione e contabilita' dello Stato (testo unico).

Saranno escluse tolto: dalla rivendita di cui sopra aggiunto: dallo spaccio dei sali di chinino le rivendite delle privative poste a distanza inferiore a 500 metri dalla piu' vicina farmacia e dal piu' vicino armadio farmaceutico, che abbiano assunto aggiunto: ed esercitino lo spaccio del chinino fornito dallo Stato, a norma di quanto stabilira' il tolto: Regolamento aggiunto: regolamento di cui all'articolo 10.

tolto: Il Regolamentoaggiunto: Gli aggi di rivendita da concedersi ai farmacisti potranno essere superiori a quelli stabiliti per gli esercizi di rivendita delle privative.

aggiunto: Il regolamento, di cui tolto: all'articoloaggiunto: , all' articolo 10, determinera' i modi e le norme onde il chinino sara' fornito dal Ministero delle Finanze ai farmacisti e ai rivenditori e da essi rivenduto al pubblico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1900-12-23;505~art1 · fonte del testo