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[1]((Il Ministero delle Finanze e' autorizzato a vendere al pubblico il solfato ed il bisolfato, l'idroclorato ed il bicloroidrato di chinino e gli altri sali di chinino che verranno stabiliti per decreto Reale, udito il Consiglio superiore di sanita', col mezzo dei farmacisti e delle rivendite delle privative; e, per tale scopo, ad acquistare i detti sali, gia' lavorati e trasformati secondo le norme di cui nell'articolo 2, oppure a farli lavorare e trasformare, nonche' ad acquistare direttamente dai produttori o far acquistare la materia prima, al prezzo determinato secondo l'articolo 6, e far fabbricare il chinino stesso, anche stipulando contratti a partiti privati, con una o piu' ditte, per un periodo non superiore a cinque anni: e cio' a senso dell'articolo 4 della legge sulla amministrazione e contabilita' dello Stato (testo unico).
[2]Saranno escluse dallo spaccio dei sali di chinino le rivendite delle privative poste a distanza inferiore a 500 metri dalla piu' vicina farmacia e dal piu' vicino armadio farmaceutico, che abbiano assunto ed esercitino lo spaccio del chinino fornito dallo Stato, a norma di quanto stabilira' il regolamento di cui all'articolo 10.
[3]Gli aggi di rivendita da concedersi ai farmacisti potranno essere superiori a quelli stabiliti per gli esercizi di rivendita delle privative.
[4]Il regolamento, di cui, all' articolo 10, determinera' i modi e le norme onde il chinino sara' fornito dal Ministero delle Finanze ai farmacisti e ai rivenditori e da essi rivenduto al pubblico)).
Testo in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
