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[1]((Il solfato, il bisolfato, l'idroclorato, il bicloroidrato e gli altri sali di chinino dovranno essere preparati secondo le norme stabilite dalla Farmacopea ufficiale italiana e confezionati in tavolette o in altra forma da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, udito il Consiglio Superiore di Sanita'.
[2]Le tavolette saranno contenute in numero di dieci, del peso di centigrammi venti ciascuna, in tubetti di materia inalterabile, ermeticamente chiusi e muniti di contrassegni precisi all'esterno.
[3]I campioni saranno approvati dal Consiglio Superiore di Sanita'.
[4]Il prezzo di vendita al pubblico sara', per ogni tubetto, non superiore a quaranta centesimi per l'idroclorato e bicloroidrato, e a centesimi trentadue per il solfato ed il bisolfato)).
Testo in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
