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[1]L'idroclorato, il solfato e il bisolfato dovranno essere preparati secondo le norme stabilite dalla Farmacopea ufficiale italiana e confezionati in tavolette in altra forma da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, udito il Consiglio superiore di sanita'.

[2]Le tavolette saranno contenute in numero di dieci, del peso di centigrammi venti ciascuna, in tubetti di materia inalterabile, ermeticamente chiusi e muniti di contrassegni precisi all'esterno.

[3]I campioni saranno approvati dal Consiglio superiore di sanita'.

[4]Il prezzo di vendita al pubblico sara', per ogni tubetto, non superiore a quaranta centesimi per l'idroclorato, e a centesimi trentadue per il solfato e il bisolfato.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1901 al 21 giugno 1904

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-12-23;505~art2 · fonte del testo