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[1]In apposito capitolo del bilancio dell'entrata sara' inscritto il provento lordo della vendita prevista per ciascun esercizio finanziario.
[2]In appositi capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle Finanze saranno inscritti gli stanziamenti seguenti;
- a)per la compra dell'idroclorato, del solfato e del bisolfato posti in Roma, fabbricati, preparati e imballati secondo le norme e condizioni di cui agli articoli precedenti e quelle altre che saranno prescritte dal Ministro delle Finanze;
- b)per le speso relative al personale, alle spese d'ufficio, alle analisi ed ai trasporti nell'interno del Regno, da sostenersi direttamente dalla Direzione generale delle privative;
- c)per l'aggio di rivendita;
- d)per un'assegnazione corrispondente al prezzo della materia prima da consumarsi, di cui l'articolo 6, tenuto conto della proporzione tra solfato ed idroclorato.
[3]Uno stanziamento di somma pari a quella di cui al precedente comma d sara' inscritto fra le partite di giro in attivo e in passivo e versato in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti per osservi accumulata fino a raggiungere il doppio dell'ammontare del prezzo come sopra determinato, di cui il pagamento e' previsto per l'esercizio successivo.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1901 al 21 giugno 1904
