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[1]In apposito capitolo del bilancio dell'entrata sara' inscritto il provento lordo della vendita prevista per ciascun esercizio finanziario.

[2]In appositi capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle Finanze saranno inscritti gli stanziamenti seguenti;

  • a)per la compra dell'idroclorato, del solfato e del bisolfato posti in Roma, fabbricati, preparati e imballati secondo le norme e condizioni di cui agli articoli precedenti e quelle altre che saranno prescritte dal Ministro delle Finanze;
  • b)per le speso relative al personale, alle spese d'ufficio, alle analisi ed ai trasporti nell'interno del Regno, da sostenersi direttamente dalla Direzione generale delle privative;
  • c)per l'aggio di rivendita;
  • d)per un'assegnazione corrispondente al prezzo della materia prima da consumarsi, di cui l'articolo 6, tenuto conto della proporzione tra solfato ed idroclorato.

[3]Uno stanziamento di somma pari a quella di cui al precedente comma d sara' inscritto fra le partite di giro in attivo e in passivo e versato in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti per osservi accumulata fino a raggiungere il doppio dell'ammontare del prezzo come sopra determinato, di cui il pagamento e' previsto per l'esercizio successivo.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1901 al 21 giugno 1904

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-12-23;505~art4 · fonte del testo