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[1]((In apposito capitolo del bilancio dell'entrata sara' inscritto il provento lordo della vendita prevista per ciascun esercizio finanziario.

[2]In appositi capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle Finanze saranno inscritti gli stanziamenti seguenti:

  • a)per la compra della materia prima, e dei sali di chinino da lavorare o trasformare, e per le spese occorrenti alle rispettive lavorazioni o trasformazioni, nonche' per l'acquisto dei sali gia' lavorati e trasformati;
  • b)per le spese d'ufficio e per quelle relative al personale, alle analisi ed ai trasporti nell' interno del Regno, da sostenersi direttamente dalla Direzione Generale delle privative;
  • c)per l'aggio di rivendita;
  • d)per un'assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita, da erogarsi a sensi degli articoli 5 e 7 di questa legge)).

Testo in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1904

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1901 al 21 giugno 1904. 115 parole tolte, 56 parole aggiunte in 5 capoversi.

In appositi capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle Finanze saranno inscritti gli stanziamenti seguentitolto: ;aggiunto: :

a) per la compra tolto: dell'idroclorato, del solfato e del bisolfato posti in Roma, fabbricati, preparati e imballati secondo le norme e condizioni di cui agli articoli precedenti e quelle altre che saranno prescritte dal Ministro delle Finanze aggiunto: della materia prima, e dei sali di chinino da lavorare o trasformare, e per le spese occorrenti alle rispettive lavorazioni o trasformazioni, nonche' per l'acquisto dei sali gia' lavorati e trasformati;

b) per le tolto: speso aggiunto: spese d'ufficio e per quelle relative al personale, alle tolto: spese d'ufficio, alle analisi ed ai trasporti tolto: nell'interno aggiunto: nell' interno del Regno, da sostenersi direttamente dalla Direzione tolto: generale aggiunto: Generale delle privative;

d) per un'assegnazione corrispondente al tolto: prezzo della materia prima da consumarsi, di cui l'articolo 6, tenuto conto della proporzione tra solfato ed idroclorato.

tolto: Uno stanziamento di somma pari a quella di cui al precedente comma d sara' inscritto fra le partite di giro in attivo e in passivo e versato in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti per osservi accumulata fino a raggiungere il doppio dell'ammontare del prezzo come sopra determinato, di cui il pagamento e' previsto per l'esercizio successivo aggiunto: beneficio netto presunto dalla vendita, da erogarsi a sensi degli articoli 5 e 7 di questa legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1900-12-23;505~art4 · fonte del testo