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[1]((In apposito capitolo del bilancio dell'entrata sara' inscritto il provento lordo della vendita prevista per ciascun esercizio finanziario.
[2]In appositi capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle Finanze saranno inscritti gli stanziamenti seguenti:
- a)per la compra della materia prima, e dei sali di chinino da lavorare o trasformare, e per le spese occorrenti alle rispettive lavorazioni o trasformazioni, nonche' per l'acquisto dei sali gia' lavorati e trasformati;
- b)per le spese d'ufficio e per quelle relative al personale, alle analisi ed ai trasporti nell' interno del Regno, da sostenersi direttamente dalla Direzione Generale delle privative;
- c)per l'aggio di rivendita;
- d)per un'assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita, da erogarsi a sensi degli articoli 5 e 7 di questa legge)).
Testo in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
