Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1901 al 21 giugno 1904. Leggi il testo vigente →

[1]La consistenza del fondo accumulato come all'articolo precedente sara' accertata alla chiusura di ogni esercizio.

[2]La parte eccedente la somma di cui nell'ultimo comma dell'articolo 4 sara' versata al bilancio dell'entrata nell'esercizio successivo, e uno stanziamento equivalente sara' inscritto nel bilancio della spesa colla denominazione: «Sussidi per diminuire le cause della malaria».

[3]Agli effetti del detto accertamento il prezzo della materia prima, tenuto conto della proporzione tra solfato e idroclorato, sara' determinato conforme all'articolo seguente, riunendo le medie dei corsi dei tre bimestri precedenti.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1901 al 21 giugno 1904

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-12-23;505~art5 · fonte del testo