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[1]La consistenza del fondo accumulato come all'articolo precedente sara' accertata alla chiusura di ogni esercizio.
[2]La parte eccedente la somma di cui nell'ultimo comma dell'articolo 4 sara' versata al bilancio dell'entrata nell'esercizio successivo, e uno stanziamento equivalente sara' inscritto nel bilancio della spesa colla denominazione: «Sussidi per diminuire le cause della malaria».
[3]Agli effetti del detto accertamento il prezzo della materia prima, tenuto conto della proporzione tra solfato e idroclorato, sara' determinato conforme all'articolo seguente, riunendo le medie dei corsi dei tre bimestri precedenti.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1901 al 21 giugno 1904
