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((La somma corrispondente al beneficio netto che derivera' dalla vendita del chinino e che sara' accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, verra' impegnata come residuo passivo, su uno speciale capitolo di spesa obbligatoria da istituirsi nel bilancio del Ministero delle Finanze colla denominazione «Sussidi per diminuire le cause della malaria», ed erogata a questo scopo negli esercizi successivi)).
Testo in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
