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((Il prezzo del solfato di chinino, da servire di base allo stanziamento di cui al comma a) dell'art. 4, sara' determinato in misura non superiore alla media dei corsi dell'Unit, secondo le quotazioni ufficiali del mercato di Amsterdam, verificatesi durante l'ultimo esercizio finanziario)).
Testo in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
