Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nel caso di aumento del prezzo del solfato di chinino, si provvedera' in ogni esercizio alla eventuale deficienza dello stanziamento, inscritto nel bilancio della spesa del Ministero delle Finanze al capitolo di cui al comma a) dell'art. 4 mediante prelevamenti dal fondo corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita e conseguente riduzione dello stanziamento di cui al comma d) dello stesso art. 4, da farsi nel modo e con le forme prescritte per le spese obbligatorie e d'ordine dal terzo comma dell'art. 38 della legge per l'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato.
tolto: Eguale procedimento dovra' seguirsi alla chiusura di ogni esercizio finanziario, per la impostazione del fondo occorrente al capitolo da istituirsi a norma dell'art. 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1900-12-23;505~art7 · fonte del testo