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[1]E' istituita una Commissione di vigilanza sul servizio del chinino, cui spetta fare le proposte intorno all'erogazione dei sussidi per diminuire le cause della malaria di cui l'articolo 5, e dar parere sui quesiti che nell'interesse del servizio medesimo le fossero sottoposti dal Ministro delle Finanze.

[2]Questa Commissione di vigilanza, da rinnovarsi ad ogni legislatura, e' composta di due senatori eletti dal Senato, di due deputati eletti dalla Camera, del direttore generale delle privative, del capo dell'Ufficio di sanita' presso il Ministero dell'Interno, di un delegato del Ministero d'Agricoltura e del direttore della Manifattura dei tabacchi di Roma, che fungera' da segretario senza diritto di voto.

[3]Le funzioni della Commissione sono gratuite.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-12-23;505~art8 · fonte del testo