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[1]In caso di mancato pagamento di una somma, che rappresenti nei primi quattro anni la quarta e successivamente la sesta parte delle annualita' dovute, sulla semplice richiesta della Societa' costruttrice, il contratto si riterra' risoluto di diritto, ripassando alla Societa' la casa senza pagamento di tasse, e la Societa' potra' rivendere ad altri la casa secondo le norme della presente legge.

[2]Qualora il prezzo di stima o la somma ottenuta dalla rivendita sia superiore al Credito della Societa', l'eccedenza sara' divisa per meta' fra il debitore espropriato e la Societa'.

[3]Agli atti occorrenti per la rivendita sono applicabili le disposizioni dell'articolo 6.

[4]Il regolamento determinera' i modi per agevolare ai lavoranti ed impiegati il passaggio senza perdita della loro casa alla Societa' costruttrice e la risoluzione del contratto di assicurazione nei casi di necessario trasferimento.

Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art13 · fonte del testo