Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I corpi morali legalmente riconosciuti e che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per le case popolari godono di tutte le facolta' e di tutti i benefici di ogni specie contetuti e richiamati nella presente legge.

[2]Eguali benefici e facolta' si concedono alle Societa' di beneficenza che, senza alcuna mira di lucro provvederanno agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi, colle garanzie da determinarsi nel Regolamento.

[3]((Alle persone o agli enti che concorrono alla formazione del capitale degli Istituti autonomi o delle Societa' di beneficenza, oltre all'interesse non eccedente la misura stabilita nell'art. 1 sulle somme effettivamente versate, non puo' essere riservato negli statuti altro diritto fuorche' quello del rimborso delle somme erogate, devolvendosi l'avanzo del patrimonio alle locali Congregazioni di carita', quando si renda necessaria la liquidazione degli Istituti o delle Societa'.

[4]Nel caso di Societa' di beneficenza che costituiscano una sezione speciale per le case popolari o economiche, quando questa debba essere liquidata, l'avanzo del patrimonio di essa potra' essere assegnato, in tutto o in parte, alla Societa' stessa o ad altre istituzioni per case popolari o economiche)).

Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 1908

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908. 11 parole tolte, 75 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: A coloro che concorseroaggiunto: Alle persone o agli enti che concorrono alla formazione del capitale degli tolto: istituti aggiunto: Istituti autonomi o delle Societa' di beneficenza tolto: non puo' essere riserbatoaggiunto: , oltre all'interesse non eccedente la misura stabilita nell'art. 1 sulle somme effettivamente versate, non puo' essere riservato negli statuti altro diritto fuorche' quello tolto: al aggiunto: del rimborso delle somme erogate, devolvendosi l'avanzo del patrimonio alle locali Congregazioni di carita'aggiunto: , quando si renda necessaria la liquidazione tolto: degl'istituti aggiunto: degli Istituti o delle Societa'aggiunto: .

aggiunto: Nel caso di Societa' di beneficenza che costituiscano una sezione speciale per le case popolari o economiche, quando questa debba essere liquidata, l'avanzo del patrimonio di essa potra' essere assegnato, in tutto o in parte, alla Societa' stessa o ad altre istituzioni per case popolari o economiche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art22 · fonte del testo