Art. 22
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[1]I corpi morali legalmente riconosciuti e che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per le case popolari godono di tutte le facolta' e di tutti i benefici di ogni specie contetuti e richiamati nella presente legge.
[2]Eguali benefici e facolta' si concedono alle Societa' di beneficenza che, senza alcuna mira di lucro provvederanno agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi, colle garanzie da determinarsi nel Regolamento.
[3]((Alle persone o agli enti che concorrono alla formazione del capitale degli Istituti autonomi o delle Societa' di beneficenza, oltre all'interesse non eccedente la misura stabilita nell'art. 1 sulle somme effettivamente versate, non puo' essere riservato negli statuti altro diritto fuorche' quello del rimborso delle somme erogate, devolvendosi l'avanzo del patrimonio alle locali Congregazioni di carita', quando si renda necessaria la liquidazione degli Istituti o delle Societa'.
[4]Nel caso di Societa' di beneficenza che costituiscano una sezione speciale per le case popolari o economiche, quando questa debba essere liquidata, l'avanzo del patrimonio di essa potra' essere assegnato, in tutto o in parte, alla Societa' stessa o ad altre istituzioni per case popolari o economiche)).
Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
