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[1]I Comuni che entro otto anni dalla pubblicazione della presente legge costruiranno la strada o parte della strada di accesso alla stazione ferroviaria omonima, o all'approdo omonimo del piroscafo postale, avranno diritto ad un sussidio dello Stato in ragione della meta' della spesa effettiva, e ad un sussidio della Provincia in ragione del quarto.

[2]Ai Comuni che nell'indicato termine costruiranno la strada di accesso alla piu' vicina stazione ferroviaria, saranno accordati eguali sussidi, ma soltanto nel caso in cui la strada misuri una lunghezza non maggiore di venticinque chilometri, compresa quella delle strade esistenti, qualora ad esse si debba collegare.

[3]Uguale trattamento verra' fatto ai Comuni che procedano all'ultimazione di strade rimaste in sospeso per la legge 19 luglio 1894, n. 338, e destinate a raccordare frazioni o borgate colla stazione centrale ferroviaria dello stesso Comune.

Testo in vigore dal 23 luglio 1903 al 7 settembre 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-07-08;312~art1 · fonte del testo

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