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[1]I Comuni che entro otto anni dalla pubblicazione della presente legge costruiranno la strada o parte della strada di accesso alla stazione ferroviaria omonima, o all'approdo omonimo del piroscafo postale, avranno diritto ad un sussidio dello Stato in ragione della meta' della spesa effettiva, e ad un sussidio della Provincia in ragione del quarto. 2
[2]Ai Comuni che nell'indicato termine costruiranno la strada di accesso alla piu' vicina stazione ferroviaria, saranno accordati eguali sussidi, ma soltanto nel caso in cui la strada misuri una lunghezza non maggiore di venticinque chilometri, compresa quella delle strade esistenti, qualora ad esse si debba collegare.
[3]Uguale trattamento verra' fatto ai Comuni che procedano all'ultimazione di strade rimaste in sospeso per la legge 19 luglio 1894, n. 338, e destinate a raccordare frazioni o borgate colla stazione centrale ferroviaria dello stesso Comune.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1910, n. 580
2La L. 21 luglio 1910, n. 580 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "In tutto le provincie del Regno e' abrogata la disposizione dell'art. 1 della legge 8 luglio 1903, n. 312, relativa al termine prefisso ai Comuni per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed all'approdo dei piroscafi postali".
Testo in vigore dal 7 settembre 1910 al 3 ottobre 1915
