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Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge i Comuni provvederanno, con le norme dell'articolo 17 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, num. 2248, allegato F, alla formazione degli elenchi delle strade di accesso a stazioni ferroviarie, che essi intendessero costruire e che non risultassero inscritte in elenchi gia' formati ed omologati.

Testo in vigore dal 23 luglio 1903 al 7 agosto 1904

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urn:nir:stato:legge:1903-07-08;312~art2 · fonte del testo

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