[1]Interruzione degli incarichi.

[2]Qualora il lavoro commesso ed iniziato sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito e predisposto, come dal successivo art. 22. Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso. Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questi il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente. In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del perito senza giusta causa, i reciproci rapporti sono regolati dalle norme del Codice civile.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art10 · fonte del testo