[1]Varianti ai progetti.

[2]Le varianti e le diverse soluzioni di progetti, rese necessarie da fatti imprevedibili o comunque non dipendenti dalla volonta' del professionista, e quelle richieste dal committente debbono essere compensate in aggiunta alle competenze per il progetto originale.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art12 · fonte del testo