[1]Duplicati degli atti.

[2]Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione, spetta al perito industriale, per diritto di collazione, un compenso in ragione del 15 per cento della spesa stessa. La percentuale e' raddoppiata se la richiesta delle copie avviene dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art15 · fonte del testo