[1]Proprieta' intellettuale.

[2]Anche quando sia avvenuto il pagamento della specifica, e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprieta' dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quant'altro rappresenta l'opera del perito industriale resta sempre riservata a quest'ultimo in base alle leggi sulla proprieta' intellettuale. Resta salva la facolta' del committente di trarre di tali progetti quel numero di copie conformi che possono risultare necessarie per l'esecuzione dei lavori stessi. La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprieta' intellettuale del professionista per brevetti, concessioni, ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art8 · fonte del testo