[1]Danni causati da sinistri.
[2]Gli onorari di cui agli articoli precedenti possono essere raddoppiati quando trattasi della stima in contraddittorio o arbitrale di danni causati da un sinistro di qualunque natura, salvo le maggiori aggiunte cui il professionista avesse diritto per particolari condizioni di ambiente, di disagio, di pericolosita', ecc.
Testo vigente dal 2 aprile 1957
