[1]Perizie divisionali.
[2]Per le perizie divisionali e per quelle che richiedono diverse valutazioni per lo stesso oggetto, l'onorario dovuto e' la somma degli onorari dovuti per le singole prestazioni.
Testo vigente dal 2 aprile 1957
[1]Perizie divisionali.
[2]Per le perizie divisionali e per quelle che richiedono diverse valutazioni per lo stesso oggetto, l'onorario dovuto e' la somma degli onorari dovuti per le singole prestazioni.
Testo vigente dal 2 aprile 1957
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art31 · fonte del testo