[1]Inventari o consegne.
[2]L'onorario per la compilazione di inventari o consegne senza determinazione del valore per beni stabili urbani e per impianti industriali redatti sulla scorta di precedenti consegue si commisura in ragione del 3 per cento del canone d'affitto e di noleggio lordi annui, reale o presunto. Per altri oggetti, merci, materiali, ecc., si valuta a discrezione. Quando l'impostazione avvenga ex novo, l'onorario e' aumentato del 30 per cento.
Testo vigente dal 2 aprile 1957
