Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 aprile 1957 al 12 maggio 1994. Leggi il testo vigente →
[1]Analisi chimiche
[2]Non essendo possibile determinare un elenco completo di tutte le analisi che potrebbero essere richieste ai periti chimici, si stabilisce che, salvo il caso di analisi di particolare importanza per le quali gli onorari vengono di volta in volta concordati fra le parti, per ogni analisi semplice (ricerca qualitativa e determinazione quantitativa di un elemento), al perito industriale chimico deve essere corrisposto un minimo di lire 1500.
Testo in vigore dal 2 aprile 1957 al 12 maggio 1994
