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[1]Rilevanza delle basi imponibili concordate (articolo 19 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)
[2]1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 98, 99 e 100 e al comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilita' per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 98 e 99. 2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del trenta per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. 3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 49, comma 15.
Testo in vigore dal 6 agosto 2026 al 12 agosto 2026
