Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 2026 al 12 agosto 2026. Leggi il testo vigente →

[1]Cessazione del concordato (articolo 21 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; articolo 9, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81)

[2]1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

  • a)il contribuente modifica l'attivita' svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attivita' e' prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 49;
  • b)il contribuente cessa l'attivita';
  • c)il contribuente aderisce al regime forfetario di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
  • d)la societa' o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la societa' o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e' interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del socio o associato;
  • e)il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 56, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilita' fiscale maggiorato del 50 per cento;
  • f)il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;
  • g)l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero la societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 56, comma 1, del suddetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi non determinano il reddito sulla base dell'adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima del 13 giugno 2025.

Testo in vigore dal 6 agosto 2026 al 12 agosto 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art105 · fonte su Normattiva