[1]Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie (articolo 11-bis decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
[2]1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonche' le notifiche aventi come destinatari le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, comma 6. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure gia' in uso presso le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni ai sensi dell'articolo 159, comma 3, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
