[1]Dichiarazione di effettuazione di attivita' (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
[2]1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attivita' soggette a imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui e' obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
