Art. 28 — Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi
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Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di eta', quando tale certificato e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni. (art. 688, c. 1, c.p.p, art. 14, c. 3, del d.P.R. n. 448/1988)
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