Art. 28 — Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi
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Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalita' di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di eta', il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonche' i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalita' istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata e' conforme all'estratto di cui all'articolo 4. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed e' rilasciato quando non puo' procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta. Il certificato selettivo e' rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39. Il certificato generale e' rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18:
- a)quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39;
- b)nelle more ((dell'accreditamento alla PDND,)) della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo;
- c)nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:
- a)alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
- b)ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
- c)ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non e' tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonche' di cui all'articolo 24, comma 1. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo; In caso di comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122
11Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 2 marzo 2024 al 1 maggio 2024 · versione 17 su Normattiva