Art. 3(L) Provvedimenti iscrivibili

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[1]Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

  • a)i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorita' giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
  • b)i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualita', di professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere;
  • c)i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
  • d)i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
  • e)i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
  • f)i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita', o disposto una misura di sicurezza;
  • g)i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • h)i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
  • i)i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
  • l)i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
  • m)i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
  • n)i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
  • o)i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
  • p)i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca ((, nonche' i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno));
  • q)i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;
  • r)i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
  • s)i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
  • t)i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti gia' iscritti;
  • u)qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

[2](art. 686 c.p.p; art. 194 att. c.p.p; artt. 4 e 14, r.d. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, r.d.l. 1404/1934, convertito, con modificazioni, l. n. 835/1935; art. 58-bis, l. n. 354/1975; art. 73, l. n. 689/1981)

Testo vigente dal 19 marzo 2004 al 1 gennaio 2008 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313~art3 · fonte su Normattiva