Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO - PARTICOLARITA' - ATTRIBUZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO, IN CASO DI MANCATO RICORSO AL PREFETTO E CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI EMISSIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO, DELLA ORDINANZA-INGIUNZIONE, DI EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO - RITENUTA PRECLUSIONE, ANCHE RIGUARDO ALLA SOSPENSIONE DI QUESTO, DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEGLI ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI, CON INCIDENZA, OLTRE CHE SUL DIRITTO DI DIFESA, SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - RIAFFERMATA ESPERIBILITA', NEL CASO, DEL DIRITTO DI ADIRE IL GIUDICE ORDINARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione, dovendo escludersi in base alla giurisprudenza della Corte che il mancato preventivo ricorso al prefetto precluda l'azione giudiziaria. - S. n. 255/1994. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 23 legge 122/1989art. 142-bis Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 18 legge 689/1981art. 24 legge 122/1989art. 22 legge 689/1981
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO - PARTICOLARITA' - CONTROLLO, DA PARTE DEL PREFETTO, ANCHE IN MANCANZA DI APPOSITO RICORSO DELL'INTERESSATO CONTRO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO, SULLA REGOLARITA' DELLE CONTESTAZIONI DEGLI ORGANI ACCERTATORI E DELLE RELATIVE NOTIFICAZIONI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' RISPETTO ALLA COMUNE DISCIPLINA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto - come gia' affermato dalla Corte - e' privo di riflessi sul piano della costituzionalita' che il riesame della contestazione, in sede amministrativa, generalmente effettuato d'ufficio, venga in alcuni casi subordinato dalla legge all'istanza dell'interessato dato che cio' che la Costituzione assicura e' soltanto l'azione giurisdizionale, peraltro anch'essa esperibile in via d'azione. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 23 legge 122/1989art. 142-bis Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 24 legge 122/1989
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO - PARTICOLARITA' - POSSIBILE PREDISPOSIZIONE, IN CASO DI MANCATO RICORSO AMMINISTRATIVO DELL'INTERESSATO CONTRO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO, E SENZA, QUINDI, EMISSIONE, DA PARTE DEL PREFETTO, DELLA ORDINANZA-INGIUNZIONE, DELLA CARTELLA ESATTORIALE - RITENUTA PRECLUSIONE, ANCHE RIGUARDO ALLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE, DELL' AZIONE GIUDIZIARIA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA COMUNE DISCIPLINA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE, AVENDO IL TRASGRESSORE, ANCHE NELL'IPOTESI 'DE QUA', IL DIRITTO DI ADIRE IL GIUDICE ORDINARIO - CARATTERE MERAMENTE INTERPRETATIVO DEI DUBBI CHE DI CONSEGUENZA POSSONO PORSI CIRCA I TERMINI E LE MODALITA' DA OSSERVARSI PER L'ESPERIMENTO NEL CASO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, in mancanza di una specifica disciplina circa i termini e le modalita' da osservarsi per l'esperimento dell'azione giudiziaria avverso le cartelle esattoriali - una volta escluso dalla giurisprudenza della Corte che nel caso in cui dopo la notifica del verbale di contestazione l'interessato non si sia avvalso del rimedio del ricorso amministrativo sia impedita la tutela giurisdizionale - spetta al giudice dinanzi al quale l'azione e' proposta di verificare, alla stregua del diritto vigente, il 'quomodo' ed il 'quando' della sua esperibilita' affinche' la tutela risulti assicurata nella sua pienezza, con la conseguenza che i quesiti formulati dalle ordinanze di rinvio finiscono con l'essere di carattere meramente interpretativo. - S. nn. 255/1994 e 311/1994. red. S.P.
Riguarda ancheart. 142-bis Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 18 legge 689/1981art. 24 legge 122/1989art. 23 legge 122/1989art. 22 legge 689/1981
CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - INVIO AL PREFETTO PER IL RIESAME D'UFFICIO E LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE - MANCATA PREVISIONE - CONSEGUENTE RITENUTA ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI PROPORRE OPPOSIZIONE AVANTI AL PRETORE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Premesso che il riesame, da parte dell'autorita' prefettizia, della contestazione relativa ad infrazione al codice della strada non e' stato eliminato, come affermato dal giudice 'a quo', ma, anziche' d'ufficio, consegue al ricorso dell'interessato avverso il relativo verbale di accertamento, il mancato esercizio della suddetta facolta' di ricorrere al prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione non preclude all'interessato, diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo', la possibilita' di proporre opposizione avanti al pretore, come gia' ritenuto dalla Corte con interpretazione adeguatrice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 142, quinto comma, e 142 bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dall'art. 24 l. 24 marzo 1989, n. 122). - S. n. 255/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 24 legge 122/1989art. 142-bis Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - FACOLTA' DI PROPORRE RICORSO AL PREFETTO ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI ED ESECUTIVITA' DELL'ATTO IN CONSEGUENZA DEL MANCATO RICORSO AMMINISTRATIVO - OBBLIGO DI INSERIMENTO, NEL VERBALE, DI TALE AVVERTIMENTO - MANCANZA DI UNA SPECIFICA PREVISIONE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
La previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990, che, secondo regole di trasparenza in vista dell'esercizio del diritto di difesa, obbliga l'autorita' amministrativa a rendere edotti coloro, cui vengono notificati provvedimenti amministrativi, circa il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere, deve ritenersi di carattere generale e quindi integrativa di procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori, ivi compreso quello relativo all'accertamento di infrazione alle norme sulla circolazione stradale. Pertanto tale interpretazione adeguatrice appare idonea a superare il dubbio di costituzionalita' sollevato dal giudice 'a quo' sul diverso presupposto dell'omessa previsione dell'obbligo di inserimento di tali indicazioni nel verbale di accertamento di infrazione al codice della strada. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 142 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 24 l. 24 marzo 1989, n. 122). red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 24 legge 122/1989