Art. 11 — Art. 2, n. 4, della legge 18 giugno 1931, n. 875
Il Consiglio generale e' composto dei membri del Comitato di presidenza, dei consiglieri delle Sezioni e dei membri di diritto di cui nel successivo art. 20.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti