Art. 47
Art. 28, commi primo, secondo, ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731
Chiunque, sia individualmente, sia in societa', con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura e' tenuto a farne denuncia agli Uffici provinciali dell'economia corporativa delle provincie nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1993, N. 580)). Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli Uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo. I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo Ufficio dell'economia corporativa della Provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327. Gli Uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle societa' che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti