Art. 13
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[1](Art. 10 sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441 e articoli 13 e 34, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge ll luglio 1897, n. 256, modificato dall'art. 7 R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788; art. 90 - comma 8° - R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401; articoli 63, 81 e seguenti R. D. 18 novembre 1823, n. 2440; articoli 11, 18 e 19 Legge 3 aprile 1933, n. 255).
[2]La Corte, in conformita' delle leggi e dei regolamenti:
[3]Fa il riscontro dei Decreti Reali;
[4]Fa il riscontro delle spese dello Stato;
[5]Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;
[6]Fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprieta' dello Stato, e sulle altre gestioni patrimoniali indicate dalle leggi;
[7]Fa il riscontro delle cauzioni degli agenti dello Stato che sono obbligati a prestarle e vigila perche' sia assicurata la regolarita' della gestione degli agenti dello Stato, in denaro e in materia;
[8]Parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;
[9]Giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge;
[10]Giudica sulle responsabilita' per danni arrecati all'Erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni;
[11]Giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di responsabilita', giusta le disposizioni delle leggi speciali;
[12]Giudica sugli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura sui conti dei Comuni, delle Provincie, delle Istituzioni di pubblica beneficenza;
[13]Giudica sui ricorsi per rimborso di quote inesigibili di imposte dirette, ai termini della legge di riscossione;
[14]Giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;
[15]Giudica su tutti i reclami dei suoi impiegati;
[16]Fa le sue proposte e da' parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 9 agosto 1984 · versione 0 su Normattiva