Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIE PENSIONISTICHE DEI DIPENDENTI STATALI - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE E RICORSO ALLE SEZIONI RIUNITE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La mancata previsione per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti del doppio grado di giurisdizione o del ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima, avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali, non da' luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento per i dipendenti statali rispetto ai dipendenti pubblici assistiti dall'INPS, soggetti, in materia, ad altra normativa. E', infatti, diversa la situazione dei dipendenti statali che percepiscono il trattamento pensionistico dallo Stato da quella dei dipendenti pubblici assistiti dall'INPS, nonche' di altri che possono ricongiungere la propria posizione pensionistica presso l'INPS.
sentenza 52/1984massima n. 14733 Riguarda ancheart. 67 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIE PENSIONISTICHE DEI DIPENDENTI DEI BANCHI DI NAPOLI E DI SICILIA - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE E RICORSO ALLE SEZIONI RIUNITE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La mancata previsione per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti, del doppio grado di giurisdizione, o del ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali, non costituisce disparita' di trattamento per i dipendenti dei Banchi di Napoli e Sicilia nei confronti dei dipendenti, soggetti in materia ad altra normativa, di altri istituti di credito di diritto pubblico. La Corte, infatti, sia pur limitatamente ai dipendenti del Banco di Napoli, ha gia' dichiarato illegittima l'attribuzione alla Corte dei conti della cognizione delle relative controversie pensionistiche (art. 11 legge 8 agosto 1895, n. 486 - all. T all'art. 39) essendo venuta meno l'identita' di disciplina sostanziale tra essi e i dipendenti statali. - S. 1/1984.
sentenza 52/1984massima n. 14734 Riguarda ancheart. 67 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIE PENSIONISTICHE DEI DIPENDENTI STATALI - DISCIPLINA - RICORSO PER VIOLAZIONE DI LEGGE ALLE SEZIONI RIUNITE DELLA CASSAZIONE O DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INCOSTITUZIONALITA' - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La mancata previsione nella disciplina del processo giurisdizionale pensionistico promosso innanzi alla Corte dei conti dai dipendenti dello Stato, del ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Cassazione o del doppio grado di giurisdizione, non viola i principi sanciti dall'art. 111, secondo comma, e 125, secondo comma, Cost., in quanto, riguardo al primo profilo, il compito di nomofilachia, assegnato alla Corte di Cassazione in materia di diritti soggettivi incontra limite per le controversie assoggettate alla cognizione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, essendo previsto tale compito solo per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, terzo comma), mentre, riguardo al secondo, e' chiaro che la disposizione dell'art. 125, secondo comma, Cost. - come la Corte ha di recente ribadito - non puo' estendersi fuori dell'area dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato. - S. n. 69/1982.
sentenza 52/1984massima n. 14735 Riguarda ancheart. 67 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - AFFERMAZIONI DELIMITATIVE DEI LORO EFFETTI - FATTISPECIE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE PENSIONISTICA DELLA CORTE DEI CONTI.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 111, comma secondo, e 125, comma secondo, Cost., degli artt. 3, comma primo, u.p., e 67 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - v. massime precedenti C e D) in quanto non prevedono per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti il doppio grado di giurisdizione ovvero il ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte stessa. Peraltro, tale decisione non puo' estendersi alle sentenze rese in prima istanza dalle istituite Sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti perche' oggetto dell'incidente sono le sole decisioni delle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte.
sentenza 52/1984massima n. 14736 Riguarda ancheart. 67 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO SUI CONTI - VIOLAZIONI SOLO POTENZIALI O IPOTETICHE DELLE NORME COSTITUZIONALI POSTE A GARANZIA DELL'INDIPENDENZA DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI PER IRRILEVANZA.
Le doglianze mosse dal magistrato relatore nel giudizio sui conti avverso una serie di norme che inciderebbero sulla sua serenita` ed obiettivita` di giudizio e sulla sua indipendenza attengono allo stato giuridico del magistrato e, non interferendo in alcun modo sulla regolare costituzione dell'organo giudicante, riflettono violazioni solo potenziali od ipotetiche delle garanzie costituzionali poste a tutela della funzione giudiziaria, con conseguente irrilevanza delle questioni sollevate. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 100 ultimo comma, 101, secondo comma e 108 secondo comma - degli artt. 1, 3, 65 e 72 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; 2, 8 e 9 della legge 21 marzo 1953, n. 161; 10, 11 e 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 691; 4 del D. Lgs. 5 maggio 1948, n. 589; 60 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038). - Cfr. s. n. 194/70.
sentenza 19/1978massima n. 10009 Riguarda ancheart. 65 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)art. 9 legge 161/1953art. 13 legge 1345/1961art. 10 legge 1345/1961art. 60 r.d. 1038/1933art. 2 legge 161/1953e altri 6
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - QUESTIONE PROPOSTA DOPO L'ISTANZA PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE. (T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ARTT. 3, 1x CO., E 65, E T.U. 26 GIUGNO 1924, N. 1054, ART. 29, 1x CO.).
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma, ultima parte, e 65 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 29, primo comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato" limitatamente all'inciso "quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti", sollevata dal Consiglio di Stato dopo che era stata proposta dalla parte resistente istanza alle sezioni unite della Corte di cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione.
Riguarda ancheart. 29 Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (024U1054)art. 65 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
CORTE DEI CONTI - MAGISTRATI E ALTRI DIPENDENTI DELLA CORTE - T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 65 - GIURISDIZIONE DOMESTICA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 108 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Sono dichiarate non fondate, in riferimento agli artt. 3 e 108 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma, e 65 del testo unico n. 1214 del 1934.
Riguarda ancheart. 65 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)