Art. 55

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[1](Art. 17, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire 2.000 il presidente della competente Sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'Erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.

[3]Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilita', purche' il valore della causa non ecceda la detta somma.

Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 17 gennaio 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art55 · fonte su Normattiva