Art. 55
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1962 al 15 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 17, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
[2]Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire 2.000 il presidente della competente Sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'Erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.
[3]Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilita', purche' il valore della causa non ecceda la detta somma. 15
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 dicembre 1961, n. 1345
15La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
Testo vigente dal 17 gennaio 1962 al 15 gennaio 1994 · versione 15 su Normattiva